Un ritardo (di soli due mesi) da parte di un’azienda privata nella presentazione della denuncia contributiva mensile riferibile a giugno 2018 è stata oggetto di un dibattimento al Tribunale di Pavia.

Ancl Nazionale e Ancl Unione Provinciale Brindisi hanno conseguito un’importante vittoria legale in materia di tardiva presentazione delle denunce contributive

“Con ricorso depositato il 32 maggio 2021 è stato chiesto al Tribunale di Pavia di esprimersi riguardo al caso del ritardato pagamento dei contributi relativi alle mensilità di giugno, luglio e settembre 2018. Nel dettaglio, l’azienda che ha poi effettuato il pagamento dei contributi dovuti in ritardo di circa un anno, ha presentato richiesta di accertamento, e chiesto se come conseguenza del ritardo potesse essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 116 della Legge 388 del 2000 e di dichiarare la richiesta di credito dell’INPS inesistente”.

Come risposta l’INPS, che in prima battuta ha applicato le sanzioni previste per evasione a tutti i pagamenti (respingendo anche la richiesta del Consulente del Lavoro che aveva presentato ricorso amministrativo ndr), ha scelto di costituirsi in giudizio contestando il ricorso e richiedendo l’accertamento del diritto a esigere il pagamento delle sanzioni civili per i periodi contributivi oggetto dell’accertamento.

L’intervento di ANCL in tema di Tardiva presentazione delle denunce contributive.

ANCL, intervenuta nel dibattimento con un importante parere, ha sostenuto fin dalle prime battute l’applicabilità, in tutti e tre i casi, del regime sanzionatorio previsto per omissione. Per ANCL l’azienda ha presentato tempestivamente tutte le denunce tranne una e un ritardo di appena due mesi non può essere considerato sufficiente a ipotizzare, come richiesto dall’INPS, il reato di evasione.

Il giudizio della Corte.

Il tribunale di Pavia ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso dell’azienda e ha ritenuto applicabili, cosi come indicato anche da ANCL, le sanzioni per omissione ai mesi con denuncia tempestiva e quelle per evasione alla denuncia presentata in ritardo e condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali.

Conclusioni.

In conclusione, possiamo affermare come la sentenza del tribunale di Pavia confermi la giurisprudenza della Suprema Corte e quindi vada a favore di una “scuola di pensiero” che vede nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro possa fornire una prova idonea a escludere l’intento fraudolento. In questa casistica residuale, invece che di evasione si dovrà quindi parlare di omissione, ma l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento rimane a carico del datore di lavoro inadempiente.